Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”. Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022 *, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, fino a esaurimento scorte.
La disposizione prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare a firma del Ministro della Transizione Ecologica per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.
* previsto dal D.Lgs. 116/2020. Tale adempimento riguarda tutti gli imballaggi, compresi gli imballaggi neutri o di piccole dimensioni, e comporta l’indicazione sugli stessi della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE.
Informazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi
Tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, sia che essi siano primari, secondari o terziari, devono prevedere codifica alfanumerica 1) come da Decisione 129/1997/CE che identifica il tipo di materiale (codifica europea).
L’unica distinzione va fatta se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale (circuito B2C): in questo caso oltre alla codifica alfanumerica dovrà essere indicata in forma estesa la tipologia di materiale di imballaggio e la destinazione in raccolta differenziata.
Le informazioni ambientali possono essere stampate e impresse direttamente sul packaging o apposte in un supporto esterno tipo etichetta o documenti commerciali e/o di trasporto.
È lasciata libertà di scelta circa stile grafico, forma, colore, dimensioni, tuttavia è necessario che le informazioni siano chiare, non fuorvianti e leggibili.
La dimensione minima dei caratteri non è prevista ma si suggerisce di tenere in considerazione le specifiche tecniche indicate dalla normativa relativa all’etichettatura del settore alimentare.
Si ricorda che tutti gli imballaggi, compresi quelli dei prodotti venduti online, sono soggetti a etichettatura ambientale.
Imballaggi neutri o di piccole dimensioni
Per imballaggi neutri o di piccole dimensioni o per componenti separabili di piccole dimensioni andranno comunque sempre fornite le indicazioni circa la codifica e la raccolta (se nel circuito B2C) anche facendo ricorso a supporti esterni, documenti di trasporto, schede tecniche, manuali, etichette o strumenti digitali, quali ad esempio riferimento QR code con link o applicazioni. L’importante è che se si utilizzano questi strumenti, la comunicazione sia veicolata in modo idoneo tale che l’utente capisca che il link o QR code è relativo alle informazioni sullo smaltimento degli imballaggi.
NORMATIVA:
- 97/129/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE)
- Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 TESTO UNICO AMBIENTALE
- Dlgs 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)
- Circolare esplicativa D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116. Chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del Dlgs 3 aprile 2006, N. 152.
- Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe
- CONAI Linee guida all’Etichettatura Ambientale Imballaggi